Tutto sull'Imposta Comunale sugli Immobili.
Chi deve Pagare l'I.C.I.
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Nel Comune di Castelluccio dei Sauri i terreni agricoli sono esenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La Dichiarazione
Con la piena operatività del sistema di circolazione dei dati catastali, la dichiarazione ministeriale ICI relativa ad eventi avvenuti nel 2007 deve essere presentata - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - esclusivamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo comportino riduzioni d'imposta oppure non siano immediatamente disponibili per il Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (ad es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità, ecc...). La comunicazione ICI da presentarsi entro 90 giorni è stata eliminata.In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell'imposta
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Comune.
Immobili adibiti ad abitazione principale
A decorrere dall'anno 2008 è prevista l'esclusione dall'ICI degli immobili destinati ad abitazione principale (abitazione di residenza del soggetto passivo) e delle relative pertinenze riconosciute dal Comune. Restano, invece, assoggettati all'imposta le abitazioni principali classificate catastalmente in categoria A/1, A/8 ed A/9 e le relative pertinenze.
Per l'unità immobiliare categoria A/1, A/8 ed A/9 e le relative pertinenze è riconosciuta una detrazione dall'imposta di 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e quello della residenza nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
Con delibera il Comune può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Quando e come si paga
L'ICI deve essere versata in due rate:
a. la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b. la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:
-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,22 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo
((€ 120 x 3 x 22)/36.500)
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.
Contenuti della sezione
Tasse e Tributi locali
- Canone annuo Lampade Votive
- Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Tassa Rifiuti (TA.RI.)
- Tassa Servizi Indivisibili (TA.SI)
- Tassa occupazione suoli ed aree pubbliche (TOSAP)
- Pubblicità e Diritti di affissione
- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ABROGATA e sostituita dall'IMU
- Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.SU.) - ABROGATA e sostituita dalla TA.RI.
- Tesoreria Comunale e Dlgs.sui pagamenti Informatici
- Regolamento di Contabilità